OGGETTO: Tracciabilità delle retribuzioni
Dal 01 Luglio 2018 entra in vigore l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con modalità tracciabili ed il
divieto di utilizzare contanti per il pagamento delle stesse o di anticipi delle stesse.
L’ambito di applicazione della norma riguarda il pagamento di retribuzioni relative a:
Rapporti di lavoro subordinato;
Collaborazioni coordinate e continuative;
Contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti:
Bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
Strumenti di pagamento elettronico;
Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto
un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a
ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del
lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Si ricorda che l’obbligo di pagamento come sopra indicato riguarda sia il pagamento delle retribuzioni che il
pagamento di anticipi delle stesse.
La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da € 1.000,00 ad € 5.000,00.
Di seguito un riepilogo delle somme soggette al pagamento tracciabile:
TIPOLOGIE DI SOMME | SOGGETTE AL PAGAMENTO TRACCIABILE |
Retribuzione mensile prevista dai
CCNL |
Sì |
Mensilità aggiuntive | Sì |
Superminimi, ad personam ed altre indennità previste dal contratto individuale |
Sì |
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative previste dai contratti collettivi |
Sì |
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative previste dai contratti tra le parti |
Sì |
Rimborsi spese a piè di lista | No |
Rimborsi spese forfetari | No |
Ricordiamo inoltre l’obbligo di far sottoscrivere al dipendente copia del cedolino paga per attestazione diavvenuta consegna dello stesso.Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Studio Martelossi Srl
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