Il Decreto fiscale è nuovamente intervenuto sulle modalità di presentazione dei modelli F24 che presentano compensazioni, ampliando i casi al ricorrere dei quali

si rende necessario utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (canali Entratel/Fisconline).

Una prima modifica era intervenuta con il D.L. 50/2017, il quale, con riferimento ai soggetti titolari di partita Iva, aveva esteso gli obblighi di trasmissione con gli

strumenti telematici  messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate non soltanto ai crediti Iva di importo inferiore a 5.000 euro, ma anche a tutti i crediti relativi

alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello

Redditi.

A seguito delle modifiche normative l’Agenzia delle entrate era intervenuta con la risoluzione AdE 68/E/2017 al fine di orientare i contribuenti negli obblighi di

presentazione telematica dei modelli F24, evidenziando che erano esclusi dagli obblighi in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari: il c.d. “Bonus

Renzi” (articolo 13, comma 1 bis, Tuir),

i rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730.

A seguito delle novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione all’Agenzia delle entrate è stato esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d’imposta”, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730.

Come chiarisce l’articolo 3, comma 3, D.L. 124/2019 “Le disposizioni …si applicano con

riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”.

Tale disposizione non può non sollevare perplessità, posto che una sua interpretazione letterale parrebbe aver imposto il ricorso ai canali Entratel/Fisconline sin dallo scorso 27 ottobre, data di entrata in vigore della disposizione, con riferimento a tutti i crediti 2019.

Il Decreto fiscale (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) interviene poi anche sulle modalità di presentazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, i quali sono oggi chiamati a utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui i modelli F24 presentino delle compensazioni, indipendentemente dall’importo finale della delega di pagamento, il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero.

Anche in questo caso le disposizioni “si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”: quindi, i crediti maturati nell’anno 2018, ed esposti nel modello Redditi 2019, continuano a poter essere utilizzabili secondo le vecchie regole, e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, sebbene contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai servizi di home banking.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Martelossi Srl

 

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