OGGETTO: LA PACE FISCALE – ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Le ipotesi previste dalla pace fiscale sono differenti (definizione PCV, definizione accertamento, definizione liti fiscali etc…) e in questa sede tratteremo la rottamazione delle cartelle e lo stralcio delle mini cartelle.
Per la rottamazione delle cartelle ci sono tre ipotesi, due dettate dal D.L. 199/2018 e uno nella legge di bilancio, nello specifico:
- Rottamazione ex art.3 D.L. 119/2018 (rottamazione ter) per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017;
- Saldo e Stralcio (con un ISEE inferiore uguale a euro 20.000,00) per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017;
- Annullamento cartelle inferiori ad euro 1.000,00 per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2000.
- Rottamazione dei ruoli – art.3 del D.L. 119/2018
Debiti agevolati | Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017. |
Cosa si paga | Capitale e interessi alla riscossione, aggi e spese riscossione. |
Cosa non si paga | Né sanzioni né interessi di mora. |
Pagamento unico | Entro il 31.07.2019. |
Rateizzazione | Massimo 18 rate consecutive. Prima e seconda di importo, ciascuna, del 10% dell’importo complessivo, da pagare il 31.07.2019 e il 30.11.2019. Le rate residue, di pari ammontare, scadono il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2020. Maggiorazione di interessi del 2% dal 1 agosto 2019. (Massimo 5 anni) |
Comunicazione | La riscossione comunica le posizioni ai debitori. |
Dichiarazione | Entro il 30.04.2019 si comunica la volontà di aderire (MOD. DA – 2018) con risposto entro il 30.06.2019. |
Pendenza di giudizi | Indicati nella dichiarazione con impegno a rinunciare agli stessi. Sospensione dei giudizi in corso. |
Somme già versate | Possono scomputarsi solo quello oggetto della rottamazione. Sono definitivamente acquisite e non rimborsabili. |
Sospensione | Con la presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento. |
Mancati pagamenti | La rottamazione decade e riprendono gli ordinari termini ( i pagamenti parziali sono considerati acconti ed il debito non può più essere rateizzato. |
Precedenti rottamazioni | Prima rottamazione (193/2016): i decaduti rientrano nella ter
Secondo rottamazione (148/2017): se hanno pagato entro il 7 dicembre le rate di luglio, settembre e ottobre rientrano nella ter. |
Debitori riammessi per mancato pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 | Pagamento delle rate entro e dopo il 31.07.2018
Ø Se le rate in scadenza ad ottobre, novembre, dicembre 2016 sono state pagate entro il 31.07.2018, e la totalità degli importi dovuti o la rata (da rottamazione dei ruoli) successiva, a ottobre 2018, non può essere pagata o viene pagata in misura insufficiente, occorre, per fruire della rottamazione ter, pagarla o integrare il pagamento entro il 7.12.2018. In questa ipotesi non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d’ufficio entro il 30.06.2019. Ø Resta fermo il diritto di pagare il residuo in un’unica soluzione entro il 31.7.2019. Ø Ove la rata o la totalità delle somme non vengano versate entro il 7.12.2018, non sarà più possibile beneficiare della rottamazione ter (viene meno lo stralcio delle sanzioni e interessi). |
Procedure esecutiva | Ø E’ sufficiente la presentazione della domanda per evitare che vengano iscritti fermi amministrativi o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive avviate;
Ø È sufficiente il pagamento della prima rate per ottenere l’estinzione delle procedure esecutiva iniziate prima dell’adesione alla definizione. |
Qualifica di inadempiente | La presentazione dell’istanza cancella la qualifica di “inadempiente” quindi:
Ø erogazione di rimborsi di imposta senza attivazione della procedura di compensazione ex art.28-ter del DPR 602/73; Ø si possono riscuotere i crediti verso le P.A. ai fini dell’art.48-bis del DPR 602/73; Ø una volta inviata la domanda, dovrebbe essere rilasciato il DURC, così come i certificati di regolarità fiscale, e non potranno essere sospesi i rimborsi. |
- SALDO E STRALCIO DEI RUOLI
Debiti agevolati | Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 |
Contributi | Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di contributi dovuti alle casse professionali o gestione previdenziali dei lavoratori autonomi INPS (no accertamento). |
Condizione | Grava e comprovata situazione di difficoltà economica. Parametro di riferimento: ISEE inferiore uguale a euro 20.000,00. |
Cosa non si paga | Né sanzioni né interessi di mora. Si pagano gli aggi e il rimborso delle spese per le procedure esecutiva e le notifiche |
Saldo e stralcio | Ø16% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE non superiore a euro 8.500,00;
Ø20% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE superiore a euro 8.500,00 e non superiore ad euro 12.500,00; Ø35% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE non superiore a euro 12.500,00 e non superiore ad euro 20.000,00;. |
Liquidazione dei beni | In presenza di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e procedura di liquidazione ex art.14-ter della L.3/2012:
ØSaldo e stralcio al 10%. |
Richiesta | Dichiarazione presentata entro il 30.04.2019. |
Versamento | ØUnica soluzione entro il 30.11.2019
ØRateale: – 35% entro il 30.11.2019 – 20% entro il 31.03.2020 – 15% entro il 31.7.2020 – 15% entro il 31.3.2021 – 15% entro il 31.7.2021
|
Interessi | Nel caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% annuo. |
Comunicazione dell’agente | Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto e delle singole rate o l’eventuale difetto dei requisiti necessari per ottenere il saldo e stralcio. |
Precedenti rottamazioni | Sono riammessi i decaduti dalla precedenti rottamazioni. |
I controlli | Agente delle Riscossione con Agenzia delle Entrate e G.d.F. verificano la veridicità dei dati dichiaranti nell’ISEE “nei soli casi in cui sorgano dei fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi”. Entro 20 giorni il contribuente può presentare documentazione a favore.
In caso di mancata presentazione gli importi sono riaffidati all’agente. |
- STRALCIO MINI CARTELLE – ART.4 DEL DL 199/2018
Limite importo residuo al 24.10.2018 | Euro 1.000,00 comprensivi di capitale – interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanzioni |
Carichi | Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 (no risorse proprie tradizionali UE né IVA riscossa all’importazione) |
Effetti | Annullamento automatico al 31.12.2018 |
Enti Locali | Sono esclusi i carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti creditori |
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.
Studio Martelossi Srl
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