OGGETTO: LA PACE FISCALE – ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Le ipotesi previste dalla pace fiscale sono differenti (definizione PCV, definizione accertamento, definizione liti fiscali etc…) e in questa sede tratteremo la rottamazione delle cartelle e lo stralcio delle mini cartelle.

 

Per la rottamazione delle cartelle ci sono tre ipotesi, due dettate dal D.L. 199/2018 e uno nella legge di bilancio, nello specifico:

  1. Rottamazione ex art.3 D.L. 119/2018 (rottamazione ter) per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017;
  2. Saldo e Stralcio (con un ISEE inferiore uguale a euro 20.000,00) per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017;
  1. Annullamento cartelle inferiori ad euro 1.000,00 per i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2000.

 

  1. Rottamazione dei ruoli – art.3 del D.L. 119/2018

 

Debiti agevolati Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017.
Cosa si paga Capitale e interessi alla riscossione, aggi e spese riscossione.
Cosa non si paga Né sanzioni né interessi di mora.
Pagamento unico Entro il 31.07.2019.
Rateizzazione Massimo 18 rate consecutive. Prima e seconda di importo, ciascuna, del 10% dell’importo complessivo, da pagare il 31.07.2019 e il 30.11.2019. Le rate residue, di pari ammontare, scadono il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2020. Maggiorazione di interessi del 2% dal 1 agosto 2019. (Massimo 5 anni)
Comunicazione La riscossione comunica le posizioni ai debitori.
Dichiarazione Entro il 30.04.2019 si comunica la volontà di aderire (MOD. DA – 2018) con risposto entro il 30.06.2019.
Pendenza di giudizi Indicati nella dichiarazione con impegno a rinunciare agli stessi. Sospensione dei giudizi in corso.
Somme già versate Possono scomputarsi solo quello oggetto della rottamazione. Sono definitivamente acquisite e non rimborsabili.
Sospensione Con la presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento.
Mancati pagamenti La rottamazione decade e riprendono gli ordinari termini ( i pagamenti parziali sono considerati acconti ed il debito non può più essere rateizzato.
Precedenti rottamazioni Prima rottamazione (193/2016): i decaduti rientrano nella ter

Secondo rottamazione (148/2017): se hanno pagato entro il 7 dicembre le rate di luglio, settembre e ottobre rientrano nella ter.

Debitori riammessi per mancato pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 Pagamento delle rate entro e dopo il 31.07.2018

Ø Se le rate in scadenza ad ottobre, novembre, dicembre 2016 sono state pagate entro il 31.07.2018, e la totalità degli importi dovuti o la rata (da rottamazione dei ruoli) successiva, a ottobre 2018, non può essere pagata o viene pagata in misura insufficiente, occorre, per fruire della rottamazione ter, pagarla o integrare il pagamento entro il 7.12.2018. In questa ipotesi non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d’ufficio entro il 30.06.2019.

Ø Resta fermo il diritto di pagare il residuo in un’unica soluzione entro il 31.7.2019.

Ø Ove la rata o la totalità delle somme non vengano versate entro il 7.12.2018, non sarà più possibile beneficiare della rottamazione ter (viene meno lo stralcio delle sanzioni e interessi).

Procedure esecutiva Ø E’ sufficiente la presentazione della domanda per evitare che vengano iscritti fermi amministrativi o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive avviate;

Ø È sufficiente il pagamento della prima rate per ottenere l’estinzione delle procedure esecutiva iniziate prima dell’adesione alla definizione.

Qualifica di inadempiente La presentazione dell’istanza cancella la qualifica di “inadempiente” quindi:

Ø erogazione di rimborsi di imposta senza attivazione della procedura di compensazione ex art.28-ter del DPR 602/73;

Ø si possono riscuotere i crediti verso le P.A. ai fini dell’art.48-bis del DPR 602/73;

Ø una volta inviata la domanda, dovrebbe essere rilasciato il DURC, così come i certificati di regolarità fiscale, e non potranno essere sospesi i rimborsi.

 

 

  1. SALDO E STRALCIO DEI RUOLI

 

Debiti agevolati Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72
Contributi Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di contributi dovuti alle casse professionali o gestione previdenziali dei lavoratori autonomi INPS (no accertamento).
Condizione Grava e comprovata situazione di difficoltà economica. Parametro di riferimento: ISEE inferiore uguale a euro 20.000,00.
Cosa non si paga Né sanzioni né interessi di mora. Si pagano gli aggi e il rimborso delle spese  per le procedure esecutiva e le notifiche
Saldo e stralcio Ø16% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE non superiore a euro 8.500,00;

Ø20% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE superiore a euro 8.500,00 e non superiore ad euro  12.500,00;

Ø35% del capitale e interessi affidati all’agente: ISEE non superiore a euro 12.500,00 e non superiore ad euro  20.000,00;.

Liquidazione dei beni In presenza di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e procedura di liquidazione ex art.14-ter della L.3/2012:

ØSaldo e stralcio al 10%.

Richiesta Dichiarazione presentata entro il 30.04.2019.
Versamento ØUnica soluzione entro il 30.11.2019

ØRateale:

–  35% entro il 30.11.2019

–  20% entro il 31.03.2020

–  15% entro il 31.7.2020

–  15% entro il 31.3.2021

–  15% entro il 31.7.2021

 

Interessi Nel caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
Comunicazione dell’agente Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto e delle singole rate o l’eventuale difetto dei requisiti necessari per ottenere il saldo e stralcio.
Precedenti rottamazioni Sono riammessi i decaduti dalla precedenti rottamazioni.
I controlli Agente delle Riscossione con Agenzia delle Entrate e G.d.F. verificano la veridicità dei dati dichiaranti nell’ISEE “nei soli casi in cui sorgano dei fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi”. Entro 20 giorni il contribuente può presentare documentazione a favore.

In caso di mancata presentazione gli importi sono riaffidati all’agente.

 

 

  1. STRALCIO MINI CARTELLE – ART.4 DEL DL 199/2018

 

Limite importo residuo al 24.10.2018 Euro 1.000,00 comprensivi di capitale  – interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanzioni
Carichi Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 (no risorse proprie tradizionali UE né IVA riscossa all’importazione)
Effetti Annullamento automatico al 31.12.2018
Enti Locali Sono esclusi i carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti creditori

 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.

 

Studio Martelossi Srl

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