Moglie forfetaria, come perdere il 50% dei figli a carico
Marito lavoratore dipendente con reddito inferiore alla moglie, libera professionista nel regime dei forfettari, può fruire della detrazione per figli a carico solo nella misura del 50% (avendo un reddito inferiore rispetto al coniuge) ma l’altro 50%, non potendo essere detratto dalla moglie forfettaria, andrà perso. Queste le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito pubblicato nella risoluzione 22.07.2019, n. 69/E.
Si ricorda che la detrazione per figli a carico, ai sensi dell’art.12, c. 1, lett. c) del Tuir è ripartita nella misura del 50% tra i genitori, salvo che non si accordino perchè venga fruita integralmente dal genitore con reddito complessivo di ammontare più elevato. La ratio di tale norma è evitare che, a causa dell’incapienza di uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. La detrazione per figli a carico va da 950 a 1.220 euro per ciascun figlio e si alza da 1.350 a 1.620 euro per ciascun figlio portatore di handicap. Si alza ulteriormente se i figli sono almeno 4.
Nel caso specifico l’istante chiedeva di fruire integralmente della detrazione poiché in caso contrario avrebbe perso il restante 50%, non potendo la moglie forfettaria detrarsi nulla, se non solo dedursi i contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge.
L’Agenzia risponde negativamente ricordando che i genitori non possono liberamente ripartire tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. Possono solo ripartirsela al 50% o in alternativa lasciarla integralmente al 100% al genitore con reddito superiore, anche se non vi fosse incapienza, per il solo accordo tra i genitori.
Non possono adottare soluzioni alternative rispetto alle 2 citate. L’Agenzia ricorda anche che, per il riconoscimento dei carichi di famiglia, rileva anche il reddito determinato ai sensi dell’art. 1, c. 64 L.190/2014. In altre parole, il reddito determinato secondo i criteri del regime forfettario rileva unitamente al reddito complessivo, ai fini del limite di 2.840,51 euro per considerare i familiari fiscalmente a carico. Analogamente, sempre a parere dell’Agenzia, il reddito determinato coi i criteri dei forfettari, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli eventuali ulteriori redditi conseguiti, rileva ai fini della comparazione del reddito più elevato citata nel suddetto art. 12, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione. Perciò, se il reddito della moglie libera professionista determinato con i criteri forfettari è più alto di quello, determinato coi criteri ordinari, del marito dipendente, la percentuale di detrazione in capo al marito può essere al massimo quella del 50%.
Per analogia tra i due regimi si deve dedurre che le medesime conclusioni valgano anche per il regime dei minimi (D.L. 98/2011).
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.
Cordiali saluti.
Studio Martelossi Srl
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