OGGETTO: L’iva Sostenuta per l’acquisto di beni donati
Tante sono le donazioni di beni in natura effettuate da aziende per far fronte all’emergenza covid-19.
Una domanda che ricorre spesso in questi casi è la seguente: “l’Iva sostenuta per l’acquisto dei beni donati, la posso detrarre?”
Vediamo di dare la risposta a questa domanda.
Nel caso di beni in natura donati per far fronte all’emergenza covid-19, si applicano regole differenti a seconda dei beni donati.
Alimenti e Farmaci
Le cessioni a titolo gratuito di beni in natura non sono soggette ad Iva: sono quindi operazioni fuori campo Iva che non richiedono necessariamente, in quanto tali, l’emissione di una fattura. Tuttavia, per questioni meramente contabili e di tracciamento di tutte e operazioni di cessione, spesso si emette una fattura ancorché con importo fuori campo Iva.
L’Iva sostenuta per l’acquisto (o la produzione) dei beni donati è detraibile se i beni donati sono (comma 15 dell’’art. 6 della Legge n. 133/99 citata nel mio articolo dell’8 aprile 2020 in merito alla deducibilità delle donazioni in denaro):
– “prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto…”
– “destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro,”
– “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza”
– “ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’art. 10, n. 12), DPR n. 633/72 (e, cioè, enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS) agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che … promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
Altri beni
Per tutti gli altri beni donati, si applicano le regole generali in materia di Iva (art. 2 del DPR 633/2).
La cessione degli altri beni è fuori campo Iva. Tuttavia, per quanto riguarda gli acquisti occorre distinguere tra beni non oggetto dell’attività di impresa e beni che lo sono.
In particolare:
– se i beni ceduti non sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, l’Iva sostenuta sull’acquisto è detraibile se il relativo costo o valore unitario non è superiore a € 50. Diversamente, nel caso di costo unitario sia superiore a € 50, l’Iva sull’acquisto è indetraibile;
– se i beni sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, l’Iva sostenuta sull’acquisto è indetraibile se i beni sono donati in regime di esenzione e non fuori campo, ai soggetti di al punto 12) dell’art. 10 del DPR 633/72 “enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS”.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Studio Martelossi
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