È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).
In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.
Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.
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