OGGETTO: Istituzione e Banche – Iniziative a favore di imprese e imprenditori
Nell’ambito del “Decreto Cura Italia” (DL n. 18 del 17 marzo 2020) sono stati previsti, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e delle persone fisiche delle misure per a supporto della liquidità
- Sospensione rate mutui e finanziamenti e proroghe fidi fino al 30.09.2020
- Maggior agevolazione per gli accessi al Fondo di Garanzia
- Supporto della liquidità per le imprese no PMI
- Sospensioni mutui casa e lavoratori autonomi e professionisti
In questa circolare ci concentreremo sulle prime due misure di supporto alla liquidità per le PMI
- SOSPENSIONE RATE MUTUI E FINANZIAMENTI E PROROGHE FIDI FINO AL 30.09.2020
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.
Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:
- a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito devono accettare le comunicazioni di moratorie, se le stesse rispecchiano i requisiti previsti dal Decreto Legge “Cura Italia” del 17.03.2020.
Nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza dell’epidemia COVID – 19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000.
Le comunicazioni devono essere inviate da parte dell’impresa via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
Su richiesta dei clienti lo studio potrà girarvi un fac simile compilabile.
- MAGGIOR AGEVOLAZIONE PER GLI ACCESSI AI FONDI DI GARANZIA
Per le PMI
Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto:
- estensione della durata della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto sospensione pagamento rete di ammortamento o della quota capitale;
- garanzia Fondo Centrale PMI concessa a titolo gratuito;
- importo massimo per ciascuna impresa 5 milioni di euro;di
- garantiti all’80% senza valutazione nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno importo non superiore a 3.000 Euro a favore di persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID – 19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000;
- l’istruttore del Fondo verrà effettuata solo in base ai dati di bilancio e non in base all’andamentale (Centrale rischi). In ogni caso sono escluse imprese con esposizioni come sofferenza o inadempimento probabile o qualificate come imprese in difficoltà.
- estensione a tutte le tipologie di operazioni (quindi anche per finanziamenti liquidità) della copertura massima (80% in garanza diretta e 90% per controgaranzia dei Confidi) solo fino alla concorrenza dell’importo di 1.5 milioni mentre per la parte residua fino al tetto di 5 milioni dovrebbe continuare ad applicarsi quanto disposto dall’attuale modello di rating del Fondo;
- le banche potranno istruire la pratica presso è fondo contemporaneamente alla propria istruttoria in quanto non è dovuta la commissione per mancato perfezionamento delle operazioni (maggiore tempestività);
- ammesse alla garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito prchè con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo;
- singole amministrazioni o associazioni private possono conferire risorse per creare delle sezioni specializzate per singole filiere d’impresa.
- infine si supportano i Confidi, mediante deducibilità dei contributi dovuti, per contenere a cascata i costi gravanti sulle PMI che accendono alla loro controgaranzia.
Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti in grado di certificare con autocertificazione una riduzione del fatturato del 33% dal 21.02.2020 alla data della domanda e comunque nell’ultimo trimestre
- La motivazione suddetta si aggiunge a quelle già previste: cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore a 30 giorni: cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di grave handicap o di invaliditò civile oltre l’80%
- Si attendono regolamenti del MRF per esempio sugli eventuali scaglioni temporali nella sospensione delle rate (non è detto che tutti abbiano diritto a tutti i 18 mesi di sospensione)
- La sospensione riguarda tutta la rata del mutuo, si la parte in conto capitale, sia quella interessi. Il Fondo Gasparrini, che supporta questa norma sui mutui, rimborsa alle banche solo il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, l’altra metà resta a carico del cliente, che la dovrà saldare.
Per le PMI che al momento della presentazione della domanda non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non performing, ripartite nella categoria
delle sofferenze, inadempienza probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
Il nuovo Addendum all’accordo ABI del 2019 prevede che le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti (mutui, leasing e finanziamenti a breve termine) previste dall’Accordo del 2019 siano estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate. L’Accordo prevede che le PMI possano chiedere alle banche di:
- sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei leasing e delle operazioni di apertura di conto corrente ipotecario;
- allungare la scadenza dei finanziamenti a medio-lungo termine fino al 100% della durata residua dell’ammortamento;
- allungare le scadenze di operazioni di credito a breve termine fino a 270 giorni.
- Costo incrementale max 60 b.p.
A tale moratoria possono accedere tutte le imprese che non hanno chiesto rinegoziazioni delle condizioni o delle scadenze nei 24 mesi precedenti.
Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
La Bozza del decreto legge Cura-Italia al momento prevede l’estensione della durata della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per le rinegoziazioni di finanziamenti già garantiti dallo stesso.
Non sembrano essere previste nuove garanzie “automatiche” su finanziamenti rinegoziati e non garantiti, a meno consolidamento che incrementi del 10% il debito residuo del precedente
Per tutte le imprese che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI (in particolare grandi imprese) appartenenti a settore da definire con prossimo decreto del MEF come esposizioni creditizie deteriorate.
Garanzia dello Stato a favore di Cassa Depositi e Prestiti per le esposizioni assunte dalla stessa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e intermediari che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Coronavirus.
COME ACCEDEDERE: richiedere alla propria banca
Attenzione: Chiedere sempre al gestore della banca se le misura di sospensione delle rate sono da intendersi come misure di tolleranza (Forearance) per evitare problemi di accesso a nuova finanza nei periodi successivi
Cordiali saluti.
Studio Martelossi
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