In conseguenza all’entrata in vigore della fattura elettronica è subentrato un nuovo adempimento in vigore dal 01 gennaio 2019 e che ha lo scopo di comunicare all’amministrazione finanziaria tutte le operazioni non soggette a fattura elettronica, poste in essere nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello stato. Si tratta del c.d. “esterometro”.
In particolare gli artt. 3 e 3 bis del Dlgs 127/2015, così come modificati dalla L. di Bilancio 2018, stabiliscono che i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato trasmettano telematicamente una comunicazione in cui siano elencate tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.
Dovranno essere comunicate attraverso questo nuovo adempimento anche le operazioni che ad oggi vengono comunicate attraverso le dichiarazioni Intrastat.
I dati da comunicare mensilmente saranno:
- i dati identificativi del cedente/prestatore o cessionario/ committente
- data del documento che accerta l’operazione
- data di registrazione
- numero del documento
- base imponibile
- aliquota iva e imposta o tipologia di operazione qualora non fosse soggetta ad iva.
Non devono essere documentate attraverso l’esterometro le operazioni che, seppure avvenute tra i soggetti previsti, siano documentate:
- con dichiarazione doganale o
- con fattura elettronica
L’invio dell’esterometro è mensile e la sua scadenza è entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.La prima scadenza Esterometro è il 28 febbraio 2019.
Pertanto, l’ultima comunicazione dello spesometro fatture trimestrale o semestrale, è quella con scadenza 28 febbraio 2019, dopodiché rimarrà in vigore
solo l’obbligo della Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, l’Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari, la fatturazione
elettronica e/o l’esterometro per i dati delle fatture estere.
Inoltre come da Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 Esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- l’esterometro è obbligatorio SOLO per i oggetti residenti e stabiliti in Italia;
- La Comunicazione deve comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.
Esterometro 2019 sanzioni:
In caso di omesso Esterometro, è prevista una sanzione pari a:
- 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
- 1 euro per ogni fattura, in questo caso la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro a trimestre: se l’invio, è effettuato entro i successivi 15
giorni alla scadenza.
Conseguentemente a tutto ciò, Vi preghiamo pertanto di essere tempestivi nel consegnare in studio MENSILMENTE ENTRO IL 10 DI CIASCUN MESE, tutte le fatture cartacee emesse e ricevute relative ad operazioni estere , inclusi chiaramente ANCHE GLI ACQUISTI ON LINE (amazon.eu, etc..)
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.
Cordiali saluti.
Studio Martelossi Srl
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