OGGETTO: Emergenza Covid-19: Crediti d’imposta ed incentivi erogazioni liberali
Nell’ambito del “Decreto Cura Italia” (DL n. 18 del 17 marzo 2020) sono stati inseriti, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e delle persone fisiche, dei crediti d’imposta e degli incentivi fiscali, nello specifico,
- un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64);
- un credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65);
- incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per interventi di contrasto
dell’emergenza epidemiologica (art. 66).
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (lavoratori autonomi), che abbiano sostenuto spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro al fine di contenere il contagio del virus COVID-19, viene stabilito un credito d’imposta
- nella misura del 50% delle spese documentate
- fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
Entro il 16.04.2020 dovrebbe essere adottato un Decreto che definisca i criteri e le modalità
di applicazione e di fruizione del suddetto credito, nel rispetto del tetto di spesa previsto.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Gli esercenti attività d’impresa spetta un credito d’imposta pari al
- 60% dell’ammontare del canone di locazione, riferito al mese di marzo 2020,
- O relativamente a negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).
Sono escluse da tale credito le attività elencate negli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ossia le attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona (c.d. attività essenziali) che nel mese di marzo non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni finalizzate a limitare il contagio.
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione mediante il modello F24, cod. 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, utilizzabile dal 25.03.2020.
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per interventi di contrasto
dell’emergenza epidemiologica
A favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali, il DL n. 18/2020 introduce incentivi fiscali per erogazioni liberali, in denaro e in natura, O effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, O per il finanziamento degli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus.
Ai predetti soggetti viene riconosciuta una detrazione IRPEF nella misura del 30% delle erogazioni liberali, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Si specifica che:
- risultano deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti;
- non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti gratuitamente e, quindi, gli stessi non vanno considerati quali ricavi assoggettati a imposta;
- le erogazioni liberali non sono soggette all’imposta sulle donazioni.
Con riferimento ai titolari di reddito d’impresa, è stabilita la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, compiute nel 2020, rispetto alle quali trovano applicazione le disposizioni in tema di agevolazioni fiscali per le erogazioni e i trasferimenti effettuati in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche.
Ai fini IRAP, le erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Specifiche per le Erogazioni in natura
Riguardo alle erogazioni in natura, ai fini della loro valorizzazione si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero del Lavoro del 28 novembre 2019 relativo alle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
Di conseguenza, si precisa che:
- l’ammontare della detrazione/deduzione spettante è quantificato sulla base:
– del valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 TUIR). Qualora il valore della cessione sia superiore a 30.000 euro, ovvero nell’ipotesi in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore con criteri oggettivi, sussiste l’obbligo da parte del donatore di acquisire una perizia giurata che ne attesti il valore (di data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene);
– del residuo valore fiscale all’atto del trasferimento, nel caso in cui oggetto dell’erogazione sia un bene strumentale;
– del minore valore tra quello normale (ex art. 9 TUIR) e quello determinato per le c.d. rimanenze (ai sensi dell’art. 92 TUIR), nell’ipotesi in cui l’erogazione abbia ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili diversi dai predetti beni d’impresa;
- in tema di obblighi documentali, l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto, contenente la dichiarazione del donatore in merito alla descrizione analitica dei beni donati e al loro relativo valore, nonché la dichiarazione del destinatario circa l’impegno all’utilizzo dei beni per lo svolgimento dell’attività statutaria, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qualora sia richiesta una perizia giurata di stima, al destinatario dell’erogazione va consegnata, da parte del donatore, copia della stessa.
Cordiali saluti.
Studio Martelossi
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