OGGETTO: Come gestire i contratti d’affitto: negozi chiusi per l’emergenza

 

Il locatore paga le imposte sul canone da contratto, ma se accorda uno sconto (anche temporaneo) la registrazione è esente da imposte.

 

La riduzione formale del canone

Una delle poche norme “flessibili” risale al decreto sblocca Italia del 2014 (il Dl 133) e prevede l’esenzione da bollo e imposta di registro per gli accordi con cui il locatore concede all’inquilino una riduzione del canone di locazione. Il vantaggio è che la riduzione può anche essere temporanea (allo scadere il canone torna alla misura originaria) e permette al locatore di evitare di versare le imposte su canoni non percepiti. Ad esempio, si può pattuire una riduzione per le sole mensilità di marzo e aprile, ed eventualmente rinnovarla.

 

Questo accordo va redatto in carta libera, è in pratica una scrittura collaterale al contratto originario, e va registrato alle Entrate con il modello 69 (purtroppo solo in forma cartacea, non telematico) entro 20 giorni dalla data di stipula. Pur senza canali telematici, si può però valutare l’opzione dell’invio del modulo compilato e firmato via Pec.

 

Chiusura del contratto

Il discorso cambia se una delle due parti vuole liberarsi dal contratto. In questo caso tornano in gioco le regole sulla risoluzione per mutuo consenso (se si concorda la fine del rapporto), per inadempimento o il recesso per gravi motivi. In tutte queste situazioni non è dovuta l’indennità di avviamento commerciale da parte del locatore al conduttore. Ma è sempre importante registrare la risoluzione del contratto alle Entrate per non vedersi chiedere – magari a emergenza finita – le imposte su canoni inesistenti.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

 

Cordiali saluti

Studio Martelossi

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