OGGETTO: Versamenti sospesi – Acconti 2020

 

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) con riferimento ai versamenti / adempimenti ha previsto la proroga al 16.9.2020:

 

  • della ripresa dei versamenti tributari / contributivi sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nonché dall’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
  • dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
  • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
  • dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

 

Il “Decreto Agosto” Recentemente (con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 30/L alla G.U 14.8.2020, n. 203 del DL n. 104/2020) ha previsto:

  • un’ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16.9.2020, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021 (art. 97);
  • la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020, a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019 (art. 98);
  • la proroga al 30.11.2020 (il precedente termine era fissato al 30.9.2020) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. (art. 99).

 

  1. ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

 

L’art. 97, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, prevede la possibilità di effettuare i versamenti prorogati al 16.09, senza applicazione di sanzioni / interessi:

  • per un importo pari al 50% delle somme sospese:
  • in unica soluzione entro il 16.9.2020;
  • in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
  • per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

Il contribuente ha a disposizione 2 alternative:

  1. riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio”;
  2. riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 limitatamente al 50% delle somme dovute in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio” e beneficiare dell’ulteriore rateizzazione (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. “Decreto Agosto”.

 

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

Con il DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga al 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) del termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare dell’esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in scadenza il 30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei soggetti ISA.

La proroga riguardava i soggetti:

  • con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
  • esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso (compresi i contribuenti minimi / forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA).

La proroga si estendeva anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5,115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:

  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.

Relativamente alle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, posto che l’approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, la stessa risultava applicabile in caso di approvazione del bilancio entro il mese di maggio.

In caso di approvazione del bilancio entro il 28.6.2020, usufruendo del maggior termine di 180 giorni, il versamento doveva essere effettuato entro il 31.7.2020 senza alcuna maggiorazione ovvero dall’1.8 al 31.8.2020 (il 30.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Ora, a favore dei predetti soggetti, il c.d. “Decreto Agosto” prevede la proroga anche del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP.

 

Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020).

 

ATTENZIONE: Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.

 

  1. SOSPENSIONE VERSAEMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI

 

Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
  • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
  • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

 

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza

nel periodo 8.3 – 31.8.2020

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.

 

Ora, con la modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

 

Infine è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Cordiali saluti

Studio Martelossi

 

 

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