OGGETTO: Rottamazione bis, le date da ricordare
Il decreto collegato alla manovra 2018 (D.L. n. 148/2017) ha riaperto la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione bis). Nell’iter di conversione in legge del decreto sono state apportate alcune significative modifiche alla disciplina originaria, tra cui, la riapertura anche per i ruoli 2000-2016.
Pertanto, le possibilità offerte ai contribuenti sono tre:
- adesione per i ruoli 2000-2016da parte di chi non ha approfittato della prima versione della sanatoria (art. 6 D.L. n. 193/2016);
- adesione per coloro che avevano vecchie rateazioni pendenti al 24 ottobre 2016e non hanno provveduto a saldarle entro il 31 dicembre 2016;
- adesione per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Inoltre, sono state ridefinite le date relative non solo ai versamenti delle rate, ma anche alle domande di adesione e alle comunicazioni da parte dell’ente concessionario (Agenzia delle entrate-Riscossione).
Di seguito, si riporta un calendario delle date da ricordare.
Quando | Chi | Cosa |
7/12/2017 | Contribuenti | Versamento:
· rate scadute a luglio e settembre 2017 (per rientrare nell’adesione); · 3° rata della rottamazione (sia per i “rientrati” che per coloro che avevano già aderito e hanno versato le prime due rate nei termini). |
31/03/2018 | AdE-Riscossione | Invio del preavviso sui carichi affidati nel 2017 dei quali alla data del 30/9/2017 non è stata notificata la cartella |
15/05/2018 | Contribuenti | Presentazione istanza per accedere alla rottamazione:
· dei ruoli 2000-2016; · in presenza di rateazioni pendenti al 24/10/2016 non saldate entro il 31/12/2016; · dei ruoli affidati dall’1/1/2017 al 30/9/2017. |
30/06/2018
30/06/2018 |
AdE-Riscossione | Comunicazione dell’importo dovuto per:
· la rottamazione dei ruoli 1/1/2017-30/9/2017; · le vecchie rateazioni pendenti al 24/10/2016 e non saldate entro il 31/12/2016. |
Contribuenti | Versamento:
· rate scadute al 31/12/2016 |
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31/07/2018 | Contribuenti | Versamento:
· 4° rata per chi ha aderito alla vecchia rottamazione; · 1° rata rottamazione dei ruoli 1/1/2017-30/9/2017; · importo dovuto per le vecchie rateazioni pendenti per coloro che avevano rateazioni scadute al 31/12/2016. |
30/09/2018
30/09/2018 |
AdE-Riscossione | Comunicazione degli importi dovuti per la rottamazione:
· dei ruoli 2000-2016; · dei ruoli per chi aveva vecchie rateazioni non saldate al 31/12/2016. |
Contribuenti | Versamento:
· 2° rata rottamazione dei ruoli 1/1/2017-30/9/2017; · 5° rata per chi ha aderito alla vecchia rottamazione. |
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31/10/2018 | Contribuenti | Versamento:
· 3° rata rottamazione dei ruoli 1/1/2017-30/9/2017 · 1° rata (40%) rottamazione ruoli 2000-2016; · 1° rata (40%) rottamazione ruoli per chi aveva vecchie rateazioni non saldate al 31/12/2016. |
30/11/2018 | Contribuenti | Versamento:
· 4° rata rottamazione dei ruoli 1/1/2017-30/9/2017 · 2° rata (40%) rottamazione ruoli 2000-2016; · 2° rata (40%) rottamazione ruoli per chi aveva vecchie rateazioni non saldate al 31/12/2016. |
28/02/2019 | Contribuenti | Versamento:
· 5° rata rottamazione dei ruoli 1/1/2017-30/9/2017 · 3° rata (20%) rottamazione ruoli 2000-2016; · 3° rata (20%) rottamazione ruoli per chi aveva vecchie rateazioni non saldate al 31/12/2016. |
Si ricorda che per ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE la rottamazione si perfeziona soltanto se la totalità delle somme viene versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo.
Al contrario, in caso di intempestivo, omesso o carente versamento, la definizione agevolata non può ritergersi conclusa, con la conseguenza che riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora e il relativo aggio che, in questo caso, per espressa previsione di legge, non potrà essere oggetto di dilazione.
Tuttavia l’articolo 1 del DL 148/2017 stabilisce che, se è pendente un piano di rientro alla data di presentazione della domanda di definizione, la rate in scadenza successivamente a tale data sono sospese sino al termine della prima rata di rateazione.
Pertanto una volta ottenuto il piano di dilazione si presenta l’istanza di rottamazione per il medesimo debito ottenendo così l’immediata sospensione nel pagamento di tutte le rate in scadenza, a seconda dei casi, fino a luglio 2018 (per la rottamazione dei carichi 1.01.2017 – 30.09.2017) oppure a ottobre 2018 (per la rottamazione dei carichi 2000 – 2016).
Qualora poi al momento della scadenza della prima rata della rottamazione, il debitore pagherà, la dilazione precedente sarà revocata e il debito residuo, in linea di principio, non potrà essere ulteriormente rateizzato. Se invece il debitore non riuscirà a pagare la prima rata della rottamazione, potrà comunque riprendere ovvero iniziare a pagare la prima rata del piano di dilazione precedentemente concesso e sospeso.
Purtroppo, però, la facoltà di richiedere preventivamente la dilazione del carico che si vuole rottamare non è riconosciuta a tutti i debitori, ma soltanto a quelli che non hanno mai chiesto rateazione all’Agente della Riscossione o a coloro che non sono decaduti da precedenti piani di rateazione per il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. In presenza di vecchie rateazioni non onorate, invece, per ottenere un nuovo piano è necessario pagare le rate scadute in un’unica soluzione.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, salutiamo cordialmente.
Studio Martelossi Srl
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